NUOVI ORARI PER LA MOVIDA MAZARESE

Eccovi il testo dell'ordinanza sindacale N° 119 DEL 08/07/2014 avente ad oggetto: Integrazione e modifica dell’O.S. n. 67 del 12/04/2010 avente ad oggetto: “Disciplina della attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi”.

I L S I N D A C O
VISTA la propria Ordinanza n. 67 del 12/04/2010 avente ad oggetto: “Disciplina dell’attività di diffusione della
musica nei pubblici esercizi”.
CONSIDERATO che si ritiene opportuno, anche alla luce della nuova normativa emanata in merito, di
integrare e modificare il citato provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone residenti e di quelle
villeggianti sia all’interno del centro urbano sia nelle località balneari o costiere, procedendo a sancire gli orari
ed i limiti sonori entro i quali consentire ai pubblici esercizi l’espletamento di attività rumorose anche con
diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni nei casi di violazione alla presente ordinanza.
DATO ATTO che la presente disciplina tiene conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica,
conciliando la necessità di fornire maggiori comfort e servizi alla numerosa cittadinanza e turisti che frequentano
la Città ed i relativi pubblici esercizi, specie nel periodo estivo.
VISTO l’art. 9 della Legge n. 447/1995, che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura
contingibile ed urgente in materia di contenimento dell’inquinamento acustico ai fini della tutela della salute
pubblica e dell’ambiente.
VISTO il D.P.C.M. 1/3/1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
dell’ambiente esterno.
VISTO il D.P.C.M 14/11/1997 avente ad oggetto: “Determinazione di valori limite delle sorgenti sonore”
VISTO il D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la regolazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo nei pubblici
esercizi”.
VISTO il T.U.L.P.S.;
VISTO l’art. 7, comma 8 bis, della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 , “Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto Legge 8 Agosto 2013, n. 9, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
1O R D I N A
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, con decorrenza
immediata e ad integrazione e modifica della precedente Ordinanza Sindacale n. 67 del 12/04/2010, la disciplina
dell’attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi , è disciplinata dalla presente Ordinanza per come
segue.
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L’attività di diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche
mediante l’impiego di un Disk Jockey nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere
ed in tutti gli esercizi pubblici, anche stagionali (lidi), in cui, come attività complementare, venga diffusa musica,
è soggetta, fino a 200 partecipanti e nei casi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), a Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i, con indicazione anche del tipo di attività
esercitata e dei relativi orari, Segnalazione che dovrà essere indirizzata, prima dell’inizio dell’attività, al Comune
di Mazara del Vallo S.U.A.P. e per conoscenza alla Polizia Municipale, munita della seguente documentazione:
a) Elenco dettagliato dei componenti dell’impianto (marca, modello e numero di serie), corredato
dall’impostazione delle regolazioni dell’impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale.
b) Planimetria del locale o del sito con indicazione delle zone di libero accesso per il pubblico, il posizionamento
dei diffusori acustici ed i punti del rilievo del livello LAeq, nonché degli altri dati di cui all’art. 4, lettere c) e d)
del DPCM n. 215/1999, a firma di tecnico abilitato.
c) Dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione elettroacustica di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del
DPCM n. 215/1999.
d) certificazione di agibilità del locale o del sito chiuso, a firma di tecnico abilitato, attestante i requisiti di
sicurezza qualora le manifestazioni non superino le 200 unità; in caso contrario dovrà essere richiesta l’agibilità
da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. La mancata segnalazione di cui al punto precedente nel caso di inizio dell’attività, è sanzionata in via
amministrativa ai sensi del successivo art. 5, ferme restando l’applicazione di altre sanzioni di diversa natura (ad
es. art. 80 t.u.l.p.s., artt. 650 e 659 c.p.).
Art. 2
Orari e limiti di immissione delle sorgenti sonore
1. Relativamente agli orari:
a) La diffusione della musica da ascolto (mera musica di sottofondo) all’interno del locale, senza
posizionamento di diffusori acustici all’esterno e senza percezione esterna, nel rispetto dei limiti di esposizione
al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l’anno dall’apertura alla chiusura
dell’esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture
comunicanti con l’esterno del locale. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica sia esterna
al locale, sia anche condominiale.
b) La diffusione della musica con percezione esterna al locale, senza posizionamento di diffusori acustici
all’esterno, è consentita tutto l’anno e può avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00,
nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, nel rispetto di quanto
previsto nel precedente art. 1. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
c) Nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo, veranda, dehor o suolo pubblico autorizzati
esterni al locale, solo nel periodo compreso fra il 1 Giugno ed il 15 Settembre, è consentita la diffusione di
musica esterna, sempre entro i limiti di orario di cui al precedente punto b) e nel rispetto sia di quanto contenuto
al precedente articolo 1, sia dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun
caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
2. Relativamente ai limiti di immissione delle sorgenti sonore:
a) Nel Centro Storico, perimetrato dalle Vie/Piazze Vittorio Veneto, De Gasperi, Maccagnone, Rapisardi,
Lungomare Mazzini, Quinci, Molo Caito, Regina, Adria, il limite di immissione non potrà essere superiore a
quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella A - Classe III.
2b) Nelle aree prevalentemente residenziali, il limite di immissione non potrà essere superiore a quanto previsto
dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella A - Classe II.
c) Gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive in genere ubicate sul litorale o nei pressi sono assimilati alla
Classe III della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997
3. Dal 1 Giugno al 15 Settembre è vietato effettuare nella stessa serata e negli stessi orari due o più eventi di
intrattenimento all’aperto che si svolgano a breve distanza, disturbandosi a vicenda e creando disturbo alla quiete
pubblica per l’innalzamento dei limiti massimi di pressione sonora consentiti.
4. Resta inteso che l’esercizio della diffusione della musica, sia all’interno che all’esterno dei locali, deve
svolgersi senza attività danzanti e di pubblico spettacolo e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le
disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione
incendi e di inquinamento acustico, con eccezione del ballo negli stabilimenti balneari ai sensi dell’art. 54 della
legge 120/2010, (ore 17/20).
Art. 3
Modalità di esercizio
1. L’attività deve essere esercitata senza che gli esercizi vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di
intrattenimento di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., ma come semplice allietamento della clientela, senza
aumenti di prezzo delle consumazioni, né di pagamento di biglietto di ingresso.
2. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori famosi e
gruppi musicali ampiamente pubblicizzati. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere prima della
manifestazione ed entro un congruo termine, l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all’art. 80 del T.UL.P.S. e la relativa
autorizzazione ai sensi dell’art. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S..
3. Resta fermo quanto previsto dall’O.S. n. 147 del 13/08/2010, in merito alla limitazione di attività private
allorquando vengano organizzate o patrocinate manifestazioni da parte del Comune.
4. Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell’esercizio sul suolo pubblico autorizzato e pertinente
allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell’esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo.
5. Il titolare dell’esercizio ha l’obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali e nei pressi del medesimo, i
frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata ed al
decoro urbano.
Art. 4
Deroghe
1. È data facoltà al Sindaco, anche su specifica istanza motivata, di rilasciare provvedimenti in deroga in ragione
di particolari periodi, giornate, festività o eventi.
Art.
5 Sanzioni
1. Chiunque viola la disposizione di cui al precedente art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a €. 516,46, con interruzione immediata
dell’attività in corso, oltre all’applicazione delle sanzioni che seguono, se ricorrenti. Le ulteriori violazioni
saranno sanzionate ai sensi dei successivi punti 3 e 4 del presente articolo.
2. Per quanto la legge non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma
1, lett. a), b) e c) (orari), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a €. 516,46.
3. In caso di seconda violazione all’interno della stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di €. 258,23. Il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell’attività del pubblico esercizio
per un periodo di tre giorni.
4. In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all’interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,46. Il Sindaco, inoltre, dispone la chiusura dell’attività del
pubblico esercizio per un periodo di dieci giorni.
35. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 c.p., chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art.
2, comma 2, lett. a), b) e c) (limiti sonori), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.032,00 ad
€. 10.329,00.
6. In caso di seconda violazione all’interno della stesso anno solare, oltre alla predetta sanzione amministrativa
pecuniaria, il Sindaco, dispone la chiusura dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di cinque giorni.
7. In caso di ulteriore violazione (terza) all’interno dello stesso anno solare, oltre alla predetta sanzione
amministrativa pecuniaria, il Sindaco dispone la chiusura dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di
dieci giorni, ovvero la chiusura dell’attività stessa secondo la valutazione dell’Autorità competente.
8. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’Autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della Legge n.
689/1981, è il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo. Alla medesima Autorità pervengono i proventi
dei pagamenti previsti nei punti precedenti, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Eventuali ricorsi
relativi alle sanzioni di cui sopra vanno proposti entro i termini di legge al Sindaco in via amministrativa ed al
Giudice di Pace in via giurisdizionale.
Art. 6
Disposizioni finali
1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.
2. Gli orari determinati e i limiti di cui alla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento
soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di
disturbo alla quiete pubblica.
3. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’Autorità competente ai sensi dell’art. 18 della legge
689/1981
è il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo; alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti
previsti ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
4. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito internet
istituzionale del Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it, - Albo Pretorio virtuale - diffondendone altresì
informazione mediante comunicati stampa.
5. Sono abrogate le disposizioni previste da precedenti Ordinanze e/o di ogni altra disposizione prevista in
precedenti ordinanze disciplinanti l’attività rumorosa e di diffusione della musica nei pubblici esercizi.
6. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
7. Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Dirigente del 3° Settore SUAP, al Commissariato della
Polizia di Stato, alla Compagnia dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando della
Polizia Municipale di Mazara del Vallo ed all’Ufficio Stampa.
8. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- Straordinario al Presidente della Regione, entro 120 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
 Il Sindaco
f.to On. Nicolò Cristaldi